COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. NUOVA ANDRIA – POL. D. ATLETICO STORNARA del 8/2/2015 (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 in data 12/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. NUOVA ANDRIA – POL. D. ATLETICO STORNARA del 8/2/2015 (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 in data 12/2/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - udito il rappresentante della ricorrente; - rilevato che le condizioni ambientali erano tali da ospitare solo pochi spettatori in una zona del tutto aperta al pubblico e quindi priva di possibili interventi, per cui gli insulti dei pochi spettatori presenti possono ritenersi adeguatamente punibili con la sanzione dell’ammenda di € 150.00 P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 150.00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. NUOVA ANDRIA; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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