COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – A.S.D. CAPO DI LEUCA del 22/2/2015 (Reclamo della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FLORIO Rocco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 26/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 12 Marzo 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – A.S.D. CAPO DI LEUCA del 22/2/2015 (Reclamo della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FLORIO Rocco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 26/2/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che il comportamento del calciatore FLORIO Rocco è risultato essere stato irrispettoso nei confronti dell’arbitro e come tale punibile con la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara (già scontate) P.Q.M. DELIBERA - ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore FLORIO Rocco; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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