COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 19 febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. FERRINI QUARTU (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 05 febbraio 2015. Gara Ferrini Quartu / Idolo del 1° febbraio 2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 19 febbraio 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
A.S.D. FERRINI QUARTU (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 05 febbraio 2015.
Gara Ferrini Quartu / Idolo del 1° febbraio 2015.
Con ricorso tempestivamente e ritualmente presentato la società Ferrini Quartu impugna la decisione del Giudice Sportivo con la quale il medesimo:
- visto il rapporto di gara;
- vista la dichiarazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Arzana, trasmessa a questo comitato via fax nelle prime ore del 1° febbraio 2015,
- vista la riserva scritta allegata al referto presentata dalla società Ferrini Quartu , con la quale non si riteneva sussistesse la giustificazione per legittimare la mancata presentazione della società Idolo trova giustificazione nella pericolosità del tragitto Arzana-Cagliari, come risulta dalla dichiarazione delle Forze dell’Ordine sopracitata;
DELIBERA il recupero della gara Ferrini Quartu / Idolo, demandando al Comitato Regionale della L.N.D. di stabilirne la data.
La Ferrini Quartu motiva la richiesta di modifica della suddetta decisione, con conseguente pretesa di considerare la mancata presentazione in campo della società Idolo di Arzana, come rinuncia alla partita, con la circostanza che analoga partita della stessa giornata calcistica e dello stesso girone, Quartucciu / Villagrande, si è svolta regolarmente nonostante la società Villagrande provenisse dalla stessa zona dalla quale sarebbe dovuta pervenire la società Idolo di Arzana.
Questa Corte:
- visti gli atti allegati con specifico riferimento alla dichiarazione di avverse condizioni meteorologiche del Comando Stazione dei Carabinieri di Arzana che “attesta che il giorno 01.02.2015 le condizioni meteo risultano avverse, tanto che a causa delle improvvise nevicate in atto, il tragitto Arzana-Cagliari risulta allo stato attuale pericoloso per l’incolumità della squadra e dei dirigenti accompagnatori della Polisportiva Idolo”;
- considerato che la motivazione addotta dalla società Ferrini Quartu non può essere considerata idonea a superare l’attestazione qualificata dei Carabinieri, così come sopra riportata DELIBERA
- - di respingere il ricorso con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo.
Si dispone l’incameramento della tassa.
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