COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 19 febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. BITTESE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 05.02.2015. Gara Bittese / Dorgalese del 31.01.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 19 febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. BITTESE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 05.02.2015. Gara Bittese / Dorgalese del 31.01.2015. La società Bittese Calcio ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale ha disposto la squalifica del calciatore Olzai Giorgio con la seguente motivazione “mentre l’arbitro era parzialmente girato, intento a seguire l’azione di gioco in corso, lo colpiva con una violenta gomitata sulla schiena facendolo afflosciare a terra. A fine gara, portata regolarmente a termine, l’arbitro, dolorante, raggiunti gli spogliatoi, veniva accompagnato con l’ambulanza, per accertamenti, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Civile di Nuoro (non pervenuti esiti di diagnosi e/o prognosi). La Corte Federale, verificata la ritualità del reclamo, ha convocato a chiarimenti il direttore di gara e la Presidente della società Bittese che ne aveva fatto esplicita richiesta. Quest’ultima nel confermare quanto già riportato nel reclamo, ha sottolineato la mancanza di qualsiasi atteggiamento volontario così come l’intenzione di volere recare alcun danno all’arbitro; ha rilevato, altresì, che a seguito del colpo il direttore di gara ha provveduto all’espulsione del calciatore il quale, nell’uscire dal terreno di gioco non ha proferito alcuna ingiuria all’arbitro, né ha tenuto un comportamento minaccioso e tantomeno offensivo. Riferisce inoltre che non sussisteva alcun motivo che potesse fino a quel momento far pensare alla volontarietà del gesto. La Corte Sportiva Federale d’Appello, sentito l’arbitro ed esaminato il suo referto ha rilevato la poca chiarezza nella esposizione del fatto e del riferito intervento dell’ambulanza; ha rilevato la mancanza di qualsiasi conseguenza lesiva in relazione al colpo subito; ha rilevato, altresì, l’avvenuta prosecuzione della gara, fino al termine; ha considerato, pertanto, alla luce di tali rilievi e delle contestazioni mosse e ribadite, in sede di audizione dalla società reclamante, che la dinamica del fatto, per come è stato riportato anche a referto evidenzia un atteggiamento scomposto durante una fase di gioco, che ha determinato lo scontro del giocatore in corsa con l’arbitro. Per tutte queste ragioni si ritiene che la squalifica inflitta sia nella sua entità eccessiva rispetto alla reale portata del fatto e pertanto DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Olzai Giorgio al 28 febbraio 2015. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it