COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 12 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. SAN MARCO MONSERRATO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 26.02.2015. Gara San Marco Monserrato / Monserrato del 22.02.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 12 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. SAN MARCO MONSERRATO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 26.02.2015. Gara San Marco Monserrato / Monserrato del 22.02.2015. La Società San Marco Monserrato ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe: - a) squalifica per cinque gare del calciatore Murgia Daniele perché “a fine gara, mentre l’arbitro faceva rientro nello spogliatoio, lo sgambettava senza farlo cadere; - b) squalifica per tre gare del calciatore Floris Omar perché “espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di gioco proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara”; - c) ammenda di Euro 65,00 alla Società per “intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara”. La Società reclamante chiede: - l’annullamento della sanzione inflitta al Murgia, essendo lo stesso estraneo ai fatti a lui attribuiti, in quanto, al termine della gara, aveva già abbandonato il rettangolo di gioco recandosi sugli spalti; - la riduzione della sanzione inflitta al Floris, essendosi questo limitato a protestare per una decisione dell’arbitro; - l’annullamento della sanzione a carico della Società, non essendo verosimile le asserite intemperanze della propria tifoseria nei confronti del direttore di gara, in quanto la squadra è priva di un pubblico di sostenitori. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato quanto dichiarato nel referto in relazione ai comportamenti attribuiti al Floris e al pubblico, per quanto attiene al Murgia, ha affermato di essere certo dell’identità del calciatore, nonostante questi si fosse già svestito della maglia da gioco, poiché lo conosceva da diverso tempo per avere entrambi frequentato la stessa scuola; nel contempo ha però precisato di essere stato urtato accidentalmente dal calciatore sulla gamba sinistra e di non poter quindi affermare che il medesimo avesse agito in tal senso di proposito. Il Presidente della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento in toto del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, tenuto conto in particolare del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, nonché dei chiarimenti forniti oralmente dal direttore di gara, ritiene di non poter dubitare circa l’identificazione da parte dell’arbitro nel calciatore Murgia della persona responsabile del fatto descritto sub a); peraltro, avendo appurato che non emerge alcuna prova circa la commissione di atti di ingiuria, minaccia o violenza, nonché a livello di tentativo, ritiene che il fatto debba essere ricompreso nell’ipotesi di una scomposta protesta, meritevole di una squalifica per due gare, nettamente inferiore a quella irrogata dal Giudice Sportivo. La Corte ritiene di dover ridurre a due giornate anche la squalifica del Floris, in quanto il suo comportamento è costituito da una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, sanzionabile a norma dell’articolo 19 comma 4 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte infine ritiene di dover accogliere in toto il reclamo avverso l’ammenda inflitta alla Società, perché effettivamente, non avendo la Società San Marco Monserrato un campo nel Comune di appartenenza (Monserrato) e dovendo giocare le partite in casa in un campo di Cagliari situato sulla pubblica via, non è pensabile che si possa identificare il proprio pubblico. La Corte, pertanto in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Murgia Daniele da cinque a due gare; - di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Floris Omar da tre a due gare; - di annullare l’ammenda inflitta alla Società San Marco Monserrato. Dispone il non addebito della tassa.
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