COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 117/A U.P.D SANTA CROCE (RG), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 – Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. “B” Gara UPD Santa Croce/A.S.D. GI.VA. Vittoria del 17/01/2015 – C.U. N° 32 del 21/01/2015 Delegazione Provinciale di Ragusa.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 117/A U.P.D SANTA CROCE (RG), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 - Campionato Giovanissimi Provinciali Gir. “B” Gara UPD Santa Croce/A.S.D. GI.VA. Vittoria del 17/01/2015 – C.U. N° 32 del 21/01/2015 Delegazione Provinciale di Ragusa. Con appello ritualmente e tempestivamente proposto la U.P.D. Santa Croce ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che il calciatore Criscione Lorenzo (non regolarmente tesserato alla data della gara), benchè inserito in distinta non ha mai preso parte alla gara in quanto era inserito tra i calciatori di riserva e non è stato utilizzato ragion per cui chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che il calciatore sig. Lorenzo Criscione benchè inserito nella distinta della gara in oggetto disputatasi il 17 gennaio 2015 non risultava, a quella data, regolarmente tesserato per la suddetta società ( dagli accertamenti effettuati risulta tesserato dal 19.01.2015). Lo stesso calciatore identificato quale recante la maglia n. 78 non risulta, comunque, inserito tra i primi undici ma bensì tra le riserve per cui egli, in assenza di indicazioni contrarie, non risulta avere preso parte alla gara. Ciò posto il reclamo deve trovare accoglimento in quanto ai sensi del comma 5 dell’art. 17 del C.G.S. “La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle norme contenute dalle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per l’attività di calcio a cinque” In considerazione di quanto sopra va, pertanto, ripristinato il risultato conseguito in campo ma in aggiunta alla sanzione a carico del dirigente accompagnatore già inflitta dal giudice di prime cure deve, avendolo omesso quest’ultimo, sanzionarsi la società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva così come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello ripristina il risultato conseguito in campo ed applica alla Soc. U.P.D. Santa Croce, a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione di € 100,00 di ammenda. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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