COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 127/A A.S.D. FLORIDIA CALCIO (SR) avverso squalifica fino al 30.6.18 calciatore Quartarone Antonio, squalifica 9 gare calciatore Correnti Andrea e squalifica fino al 31.05.2015 allenatore Buda Luciano – campionato 1° Categoria Gir. H) gara Real Avola/A.S.D. Floridia Calcio del 25/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 313 del 28.01.2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 353 CSAT 22 DEL 17 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 127/A A.S.D. FLORIDIA CALCIO (SR) avverso squalifica fino al 30.6.18 calciatore Quartarone Antonio, squalifica 9 gare calciatore Correnti Andrea e squalifica fino al 31.05.2015 allenatore Buda Luciano – campionato 1° Categoria Gir. H) gara Real Avola/A.S.D. Floridia Calcio del 25/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 313 del 28.01.2015 La Società A.S.D. Floridia Calcio ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe contestandone il contenuto e ritenendo le sanzioni applicate ingiuste e sproporzionate. In particolare, relativamente alla squalifica inflitta al calciatore Quartarone Antonio (capitano ASD Floridia Calcio), chiede che la stessa sia revocata e applicata, seppur in forma ridotta, al calciatore Tinè Santino essendo quest’ultimo l’effettivo autore del presunto calcio che avrebbe colpito il direttore di gara (cfr. autodichiarazione allegata al reclamo). A tal proposito evidenzia che non si è trattato di un vero e proprio calcio ma piuttosto di un involontario tocco alla gamba dell’arbitro. Inoltre le squalifiche inflitte al calciatore Correnti Andrea e all’allenatore Buda Luciano vengono ritenute ingiuste in quanto gli interessati non avrebbero spintonato l’arbitro ma solo allontanato i giocatori che gli stavano accanto e pertanto se ne chiede la revoca. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 30° del 2° tempo, dopo l’assegnazione di una rete a favore del Real Avola, l’allenatore dell’A.S.D. Floridia Calcio Sig. Buda Luciano e il calciatore Correnti Andrea, correvano verso il direttore di gara e mettendogli le mani sul petto lo spintonavano facendogli perdere l’equilibrio. Assumevano al contempo un atteggiamento irriguardoso, offensivo e minaccioso. Successivamente l’arbitro, circondato da tutta la squadra dell’ASD Floridia Calcio veniva colpito da un calcio alla coscia senza tuttavia riuscire ad individuare l’autore. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la squalifica inflitta al Capitano della A.S.D. Floridia Sig. Quartarone Antonio deve essere revocata in virtù di quanto disposto dall’art. 3 comma 2 C.G.S. E’stato infatti possibile risalire all’effettivo autore del fatto grazie all’autodichiarazione rilasciata dal calciatore Tinè Santino la quale è coerente con la descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara. Conseguentemente al sig. Tinè va applicata la squalifica come da dispositivo, che nella sua determinazione tiene conto del fatto che detto gesto violento è avvenuto in un unico singolo atto che peraltro non ha determinato danni fisici al direttore di gara. Le squalifiche inflitte dal Giudice di prime cure al calciatore Correnti Andrea e all’allenatore Buda Luciano appaiono invece eque e ben proporzionate e pertanto devono essere confermate in virtù di quanto disposto dall’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. Entrambi i tesserati hanno infatti tenuto un comportamento violento nei confronti dell’arbitro aggravato da un atteggiamento offensivo e minaccioso P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo revoca la squalifica fino al 30.6.18 inflitta al calciatore Quartarone Antonio e applica la squalifica fino al 17.2.18 al calciatore Tinè Santino. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Senza addebito della tassa reclamo.
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