COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 126/A SOCCERCLUB D. MESSINAUDACE (ME) – Appello avverso punizione sportiva della perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 150,00, squalifiche allenatore sig. Filippo Pavone e calciatori sig. Francesco Faranda, Santino Munaò e Antonino Barilà fino al 30/04/2015, squalifica calciatore sig. Mattia Lojacono fino al 31/05/2015, squalifica calciatore sig. Giuseppe Spanò fino al 30/06/2015 – Campionato 3° Cat. ME Gir. “A” Gara San Giovannese/Messinaudace del 25 gennaio 2015 – C.U. n° 42 del 28/01/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 126/A SOCCERCLUB D. MESSINAUDACE (ME) - Appello avverso punizione sportiva della perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 150,00, squalifiche allenatore sig. Filippo Pavone e calciatori sig. Francesco Faranda, Santino Munaò e Antonino Barilà fino al 30/04/2015, squalifica calciatore sig. Mattia Lojacono fino al 31/05/2015, squalifica calciatore sig. Giuseppe Spanò fino al 30/06/2015 - Campionato 3° Cat. ME Gir. “A” Gara San Giovannese/Messinaudace del 25 gennaio 2015 – C.U. n° 42 del 28/01/2015 La Soccerclub D. Messinaudace propone tempestivo appello avverso le sanzioni sopra riportate, sostenendo, qui in sintesi, che l’arbitro non avrebbe potuto individuare “con estrema lucidità” gli autori dei fatti attribuiti ai tesserati raggiunti da sanzione disciplinare, “anche per una ragione di ordine logico, considerando che sul terreno di gioco c’erano circa 25 persone”. Quanto poi alle specifiche responsabilità, ritenendo verosimile imputare a un grave errore di valutazione la descrizione dei singoli comportamenti non regolamentari, la Società appellante, sostiene che non si possa attribuire “con inaccettabile automatismo” fede privilegiata ed esclusiva al referto di gara, proseguendo con l’esplicitare la propria versione dei fatti. Concludendo, la Società appellante chiede di essere autorizzata ad adire la Giustizia ordinaria, di revocare le squalifiche e l’ammenda irrogate, ovvero di ridurne l’entità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente la propria incompetenza in ordine alla richiesta di autorizzazione a adire le vie legali che va rivolta ad altro organo federale. Rileva altresì che il giudizio si fonda sugli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che al 40° del 2° tempo, dopo aver fischiato un calcio di rigore e prima che potesse notificare l’espulsione al portiere della squadra Messinaudace sig. Faranda, l’arbitro è stato accerchiato da tutti i calciatori titolari della predetta società e dall’allenatore sig. Filippo Pavone, che, con fare minaccioso e violento, protestavano e lo costringevano ad arretrare fino alla linea di centrocampo. In questo frangente l’arbitro ha riconosciuto il sig. Giuseppe Spanò, capitano della squadra, il sig. Santino Munaò e il sig. Mattia Lo Jacono che lo insultavano e minacciavano, mentre quest’ultimo provava inoltre a colpirlo con un pugno, non riuscendovi per l’intervento di alcuni dirigenti della squadra di casa. Sospesa la gara, l’arbitro veniva raggiunto all’ingresso degli spogliatoi dal calciatore sig. Antonino Barilà, che lo spintonava insultandolo. Anche in questo caso, riferisce il direttore di gara, la dirigenza avversaria evitava “un’aggressione fisica più violenta”. Giunto all’interno dello spogliatoio, l’arbitro veniva raggiunto dall’allenatore sig. Filippo Pavone e dal sig. Giuseppe Spanò il quale ultimo con fare reiteratamente aggressivo, insultando e minacciando l’arbitro, pretendeva che la gara precedentemente sospesa venisse ripresa. Dopo l’arrivo delle Forze dell’ordine, lasciando lo spogliatoio, l’arbitro veniva insultato ancora dal calciatore sig. Mattia Lojacono. Da quanto sopra esposto appare evidente che le considerazioni difensive non sono idonee a porre nel nulla o ingenerare dubbi circa le risultanze ufficiali, non sussistendo elementi di rilievo obiettivo, di fatto o anche soltanto logici che ne possano diminuire la valenza privilegiata. Nel merito, in ragione di quanto sopra esposto dal direttore di gara in rapporto con la decisione impugnata, emerge che il proposto appello può trovare solo parziale accoglimento, con riferimento alle sanzioni irrogate ad alcuni dei calciatori e all’allenatore. Ritiene, infatti, questa Corte che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Provinciale, debbano in tali casi essere rideterminate in termini più adeguati in ragione di quanto commesso da ciascuno, pur dovendosi applicare l’aggravante generica della reiterazione per ciò che concerne l’allenatore sig. Filippo Pavone, introdottosi indebitamente a fine gara all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, come la stessa aggravante deve essere applicare a carico del calciatore sig. Lojacono Mattia per avere reiterato le minacce nel momento in cui il direttore si stava allontanando dal terreno di gioco; infine vanno applicate al sig. Giuseppe Spanò l’aggravante della reiterazione e quella della funzione di capitano. Deve di contro respingersi il gravame per ciò che attiene il risultato gara in quanto va condivisa la sospensione della stessa da parte dell’arbitro in ragione delle intemperanze poste in essere dai tesserati della reclamante così come appare adeguata e non suscettibile di alcuna riduzione la sanzione dell’ammenda parimenti adeguata così come risulta appena adeguata la sanzione inflitta al calciatore Barilà Antonino. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, contiene in quattro (4) giornate di gara la sanzione della squalifica a carico dei calciatori sig.ri Francesco Faranda e Munaò Santino; determina fino al 28/02/2015 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Filippo Pavone; contiene a fino al 31 marzo 2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Mattia Lojacono; contiene fino al 15 aprile 2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Spanò e conferma nel resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina. Senza addebito di tassa reclamo.
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