COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 131/A A.S.D. TAORMINA (ME) – Appello avverso punizione sportiva della perdita gara per 0 – 3, ed inibizione fino al 25/02/2015 del dirigente accompagnatore Roberto De Clo – Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara Taormina/Rosolini del 18 gennaio 2015 – C.U. n° 313 del 28/01/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 131/A A.S.D. TAORMINA (ME) - Appello avverso punizione sportiva della perdita gara per 0 – 3, ed inibizione fino al 25/02/2015 del dirigente accompagnatore Roberto De Clo - Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara Taormina/Rosolini del 18 gennaio 2015 – C.U. n° 313 del 28/01/2015 L’A.S.D. Taormina, con appello inviato a mezzo fax in data 4 febbraio 2015, impugna le decisioni epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Musah Abu Anifa sarebbe stato in posizione regolare al momento in cui ebbe a disputare la gara in oggetto, per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo e, conseguentemente, annullata la sanzione disciplinare a carico del proprio dirigente accompagnatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva, preliminarmente, che l’appello per ciò che attiene il risultato della gara è inammissibile, in quanto non risulta contestualmente comunicato alla controparte ai sensi del combinato disposto dell’art. 46 del comma 5 in relazione all’art. 33 comma 5 del C.G.S. Parimenti inammissibile risulta l’appello, relativamente alla sanzione a carico del dirigente accompagnatore irrogata in misura inferiore a un mese, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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