COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 132/A A.S.D. REAL CASALE (PA) – Appello avverso squalifica per nove gare a carico del calciatore sig. Antonio Pedivellano – Campionato 2 Cat. Gir. “C” Gara Real Casale/Alcara del 25 gennaio 2015 – C.U. n° 313 del 28/01/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 132/A A.S.D. REAL CASALE (PA) - Appello avverso squalifica per nove gare a carico del calciatore sig. Antonio Pedivellano - Campionato 2 Cat. Gir. “C” Gara Real Casale/Alcara del 25 gennaio 2015 – C.U. n° 313 del 28/01/2015 L’A.S.D. Real Casale con reclamo inviato a mezzo fax in data 4 febbraio 2015 impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il proprio calciatore, sig. Antonio Pedivellano, risulterebbe estraneo ai fatti contestatigli ed in particolare all’avere spinto l’arbitro, in quanto l’autore di tale gesto sarebbe da ricercare in altro tesserato della reclamante rimasto non identificato attesa la confusione creatasi intorno al direttore di gara a seguito di una sua decisione. Anzi il predetto calciatore, che ricopriva la funzione di capitano, si sarebbe adoperato a riportare la calma. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 43’ del 1° t., mentre si accingeva ad assumere un provvedimento di espulsione (per doppia ammonizione) in danno di altro tesserato della reclamante, il sig. Antonio Pedivellano, ricoprente la funzione di capitano, accorreva verso il direttore di gara ed una volta giunto in sua prossimità lo apostrofava con un insulto. Appena il direttore di gara comunicava il provvedimento di espulsione anche nei suoi confronti questi incitava i suoi compagni a protestare anche loro nei confronti dell’arbitro al fine farlo recedere da tale decisione. Il direttore di gara in questo frangente confermava, al vice capitano, la sua decisione di espellere il predetto sig. Antonio Pedivellano ed è a questo punto che il Pedivellano si portava alle spalle dell’arbitro e lo spintonava con forza nell’intento di farlo cadere ma riuscendo solo a farlo sopravanzare di circa un metro. Lo stesso calciatore, riferisce ancora l’arbitro nel suo referto, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo reiterava il comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di quest’ultimo. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento atteso che la sanzione inflitta dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Antonio Pedivellano deve qualificarsi quale condotta violenta in danno del direttore di gara sanzionata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. con un minimo di otto giornate, sanzione che deve essere aggravata per la funzione di capitano ricoperta dal predetto calciatore. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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