COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento n° 135/A A.S.D. SPORTING R.C.B. (TP) avverso squalifiche calciatori sig. Antonino Mancuso fino al 26/04/2015 e sig. Giuseppe Culicchia fino al 25/02/2015. Gara campionato di 3^ categoria TP – Città di Sambuca / Sporting RCB del 25/01/2015 – C.U. n° 29 Delegazione Provinciale TP del 29/01/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento n° 135/A A.S.D. SPORTING R.C.B. (TP) avverso squalifiche calciatori sig. Antonino Mancuso fino al 26/04/2015 e sig. Giuseppe Culicchia fino al 25/02/2015. Gara campionato di 3^ categoria TP - Città di Sambuca / Sporting RCB del 25/01/2015 – C.U. n° 29 Delegazione Provinciale TP del 29/01/2015. Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione delle squalifiche come sopra indicate, da commisurare ai fatti effettivamente occorsi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tale rapporto si evince che a fine gara il calciatore sig. Antonino Mancuso si avvicinava all'arbitro protestando “in maniera volgare” e reiterata giungendo a spintonarlo. Si legge ancora che a fine gara il calciatore sig. Giuseppe Culicchia si avvicinava all'arbitro per protestare minacciosamente, reiterando tale comportamento nonostante richiamato dai compagni fino all'ingresso negli spogliatoi. Da quanto sopra esposto appare possibile, in accoglimento di quanto rappresentato dalla reclamante, procedere ad una riduzione della sanzione irrogata dal primo giudice al sig. Antonino Mancuso, con riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettere a) e d); mentre per quanto riguarda il calciatore sig. Giuseppe Culicchia la sanzione appare adeguata ai comportamenti attribuiti al predetto e perciò non suscettibile di riduzione.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, contiene fino al 31/03/2015 la sanzione della squalifica a carico del sig. Antonino Mancuso, confermando il resto. Senza addebito di tassa reclamo.
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