COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento n. 164/A A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (PA) – Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Leonardo Ciccarelli – campionato di 2^ categoria girone B) gara Gattopardo/Resuttana S. Lorenzo del 07/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 342 del 11/02/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 371 CSAT 23 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento n. 164/A A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (PA) - Avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Leonardo Ciccarelli – campionato di 2^ categoria girone B) gara Gattopardo/Resuttana S. Lorenzo del 07/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 342 del 11/02/2015. La Società A.S.D. Resuttana S. Lorenzo propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, sostenendo, qui in sintesi, che la condotta del calciatore sig. Leonardo Ciccarelli è stata finalizzata esclusivamente a proteggere il proprio compagno sig. Licciardi, venuto alle mani all’uscita del terreno di gioco con un calciatore avversario e subito apparsogli a rischio per effetto della contestuale invasione del terreno di gioco da parte di alcuni sostenitori di casa, che colpivano i calciatori avversari. La Società appellante chiede pertanto l’annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, la sua riduzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova circa i comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara. In particolare, dalla lettura di tale rapporto, si evince con chiarezza che a fine partita, dopo circa 20” dal fischio finale, i calciatori n° 11 della Gattopardo e n° 5 della squadra ospite, il sig. Leonardo Ciccarelli, si prendevano a calci e pugni provocando l’intervento di altri due calciatori, tra i quali il sig. Licciardi della squadra ospite, che intervenivano nella rissa dando a loro volta altri calci e pugni ai rispettivi avversari. Anche un altro calciatore della Gattopardo, intervenuto al fine di separare i contendenti, veniva alla fine colpito dal sig. Ciccarelli ed a sua volta lo colpiva con violenti calci e pugni. Il sig. Ciccarelli, mentre cercava di sfuggire alla rissa veniva pure colpito con un calcio da un tifoso che nel frattempo aveva scavalcato la recinzione. Nulla si rileva in referto circa la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, che pretenderebbe di giustificare la condotta del sig. Ciccarelli in base ad un preteso “stato di necessità” indotto dall’aggressione subita dal compagno di squadra sig. Licciardi e nulla è dato rilevare circa le motivazioni non offensive ma difensive sulle quali insiste la difesa del calciatore, apparendo dalle risultanze ufficiali proprio il contrario. La sanzione irrogata è pertanto adeguata, essendo stata assunta in termini minimi con riguardo al disposto di cui all’art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge l’appello come sopra proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it