• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°540/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C.D. Città di Oliveri (matr. 914222) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Sidoti Carmelo N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°540/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C.D. Città di Oliveri (matr. 914222) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Sidoti Carmelo N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 02/12/2014 prot. 11.511 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato ffermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa. Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: l’ammenda di € 120,00 a carico della società A.S.C.D. Città di Oliveri (matr. 914222); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Sidoti Carmelo; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gullo Carmelo, Pindaro Pino, Furnari Salvatore, tutti tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°540/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.C.D. Città di Oliveri (matr. 914222) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Sidoti Carmelo N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"