COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°543/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Carlentini (matr. 75412) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Soviero Pellegrino N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°543/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Carlentini (matr. 75412) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Soviero Pellegrino N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 02/12/2014 prot. 11.514 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La A.S.D. Carlentini ha tuttavia fatto pervenire n.20 certificazioni mediche di calciatori deferiti, nulla però opponendo ad esimente dei calciatori D’Anna Giuseppe, D’Aranno Alessandro, Ruggeri Nunzio, Bonomo Sigismondo. Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori per i quali è stata accertata la regolarità delle certificazioni mediche trasmesse ed allegate agli atti del procedimento, ha insistito sui motivi di deferimento per quanto agli altri soggetti deferiti ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone di non procedere nei confronti dei calciatori - Amato Francesco, Iapichello Alfio, Modica Sebastiano, Modica Vincenzo, Nicastro Andrea, Restuccia Stefano, Cammarata Christian, Cuva Salvatore, Mangiameli Dario, Modica Davide, Nastasi Cirino, Nastasi Giuseppe, Pidatella Giovanni, Scaparra Sergio, Serravalle Andrea, Sparagnini Michael, Lentini Federico, Manganaro Cristian, (tesserati per la società Carlentini all'epoca dei fatti); - Maddalena Lorenzo (tesserato ASD Villasmundo); - Scolla Michael Luciano (tesserato ASD Sicula Leonzio); applica: l’ammenda di € 160,00 a carico della società ASD Carlentini (matr. 75412); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Soviero Pellegrino; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: D'Anna Giuseppe, D'Aranno Allessandro, Ruggeri Nunzio, Bonomo Sigismondo, (tesserati per la società Carlentini all'epoca dei fatti); Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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