COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°544/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Città di Acicatena (matr. 740649) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Giuffrida Stefano N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°544/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Città di Acicatena (matr. 740649) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Giuffrida Stefano N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 02/12/2014 prot. 11.515 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La società A.S.D. Città di Acicatena ha fatto pervenire memorie a difesa allegando le certificazioni mediche dei calciatori Di Blasi Domenico, Giuffrida Simone, Caruso Gabriele, Messina Alfio, Valenti Salvatore, Milia Fabio, Fontanot Mattia Leonardo, Spadaro Daniele, Tutino Vincenzo, Pulvirenti Alessandro. Per quanto al calciatore Zuccarello Alfio Mirko, tesserato con la società dal 16/09/2014, la certificazione datata 13/02/2015 non è esimente perché non pertinente ai motivi di deferimento riferentisi alla stagione sportiva 2013-2014. Infine le certificazioni dei calciatori Lizzio Giuseppe, D’arrigo Pietro, Caruso Davide, riguardano soggetti non deferiti. Nulla ha opposto la A.S.D. Città di Acicatena per i rimanenti calciatori indicati in deferimento. Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle difese pervenute ed allegate agli atti del procedimento: - si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori per i quali sono pervenute esimenti cerificazioni; - ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri; - ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.100,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dagli addebiti contestati dei calciatori Di Blasi Domenico, Giuffrida Simone, Caruso Gabriele, Milia Fabio, Fontanot Mattia Leonardo, Pulvirenti Alessandro, tutti tesserati per la A.S.D. Città di Acicatena, Messina Alfio (tesserato Pol. Aci Bonaccorsi ASD), Valenti Salvatore (tesserato ASD Real Aci), Spadaro Daniele (tesserato ASD D. Milo), Tutino Vincenzo (tesserato USD Aci Platani Calcio), e applica: l’ammenda di € 440,00 a carico della società ASD Città di Acicatena (matr. 740649); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Giuffrida Stefano; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: Brancato Carlo, Gambino Gerardo, Scandura Gaetano, Zuccarello Alfio Mirko, (tesserati per la società Città di Acicatena all'epoca dei fatti); Barbagallo David, Condorelli Antonio, Costa Angelo,(tesserati ASD Real Tremestieri); Torrisi Davide (tesserato ACD Calcio Aci S.Filippo); Tutino Vincenzo (tesserato USD Aci Platani Calcio); Grasso Andrea, (tesserato ASD D. Milo); Napoli Giuseppe, (tesserato ASD Real Aci). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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