COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento 49/B DEFERIMENTO A CARICO DI: SIG. GORDO GUTIERREZ ALEX ALEJANDRO (calciatore Pol. Gattopardo)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 372 TFT 25 DEL 24 FEBBRAIO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento 49/B DEFERIMENTO A CARICO DI: SIG. GORDO GUTIERREZ ALEX ALEJANDRO (calciatore Pol. Gattopardo) La Procura Federale, con nota 5116/276 pf 14-15 AA/ac del 20/01/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Gordo Gutierrez Alex Alejandro per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art.40 comma 6 delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014-2015 per la società Pol. Gattopardo senza averne titolo. La parte deferita, debitamente convocata alla odierna udienza dibattimentale, non si è presentata né ha fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi quattro di squalifica a carico del Sig. Gordo Gutierrez Alex Alejandro. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il soggetto deferito sia da ritenere responsabile di quanto a lui stesso ascritto, giusto atto di deferimento debitamente notificato, poiché quanto allo stesso addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al Sig. Gordo Gutierrez Alex Alejandro la squalifica per mesi tre ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 comma 1 lettera f) del C.G.S. Il presente provvedimento viene comunicato alla parte deferita e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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