COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 136/A A.S.D. CITTA’ DI PIANA (PA) Avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e inibizione del dirigente sig. Marco Riolo fino al 05/03/2015. Gara Campionato Provinciale Allievi Girone “C” Conca d’oro Monreale / Città di Piana del 18/01/2015 – C.U. n. 38 del 05/02/2015 della Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 136/A A.S.D. CITTA' DI PIANA (PA) Avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e inibizione del dirigente sig. Marco Riolo fino al 05/03/2015. Gara Campionato Provinciale Allievi Girone “C” Conca d'oro Monreale / Città di Piana del 18/01/2015 – C.U. n. 38 del 05/02/2015 della Delegazione Provinciale di Palermo. Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Città di Piana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportate. In particolare la Società appellante contesta che il Giudice Sportivo Provinciale abbia a norma del regolamento sportivo il potere “motu proprio” di scegliere le gare su cui avviare accertamenti sulla posizione irregolare dei calciatori, non risultando nulla di ciò dai documenti ufficiali di gara, mancando peraltro l'eventuale reclamo da parte della società controparte. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto appello è inammissibile in quanto si limita ad eccepire un presunto errore procedimentale mentre nulla viene riferito in ordine al merito della posizione del calciatore sig. Gassama Djimo che risulta essere in posizione irregolare al momento della disputa della gara. Ciò non di meno, questa Corte non può non rilevare che quanto sostenuto dalla reclamante è frutto non solo di un errore nella lettura delle norme procedurali ma altresì è frutto di un errore di fatto. Sfugge al Città di Piana che il procedimento è stato instaurato di ufficio in quanto la posizione irregolare del calciatore è stata accertata in sede di attribuzione della sanzione disciplinare di cui era stato oggetto nel corso della gara. Dal punto di vista processuale i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori (art. 29 comma 7 C.G.S.) e detto procedimento è instaurato di ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (art. 29 comma 8 lett. a C.G.S.). Pertanto, legittimamente, il Giudice di prime cure bene ha fatto a instaurare di ufficio il procedimento nel momento in cui in sede di attribuzione della sanzione disciplinare inflitta al calciatore in questione questi non è risultato regolarmente tesserato. Peraltro, a comprova della procedibilità di ufficio, l'art. 33 comma 12 del C.G.S. prevede che le parti possano in qualsiasi momento rinunciare ai reclami proposti ad eccezione di quelli che riguardano illeciti sportivi e quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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