COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 140/A A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA (PA) avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 e ammenda di € 400,00 – campionato 1° Categoria Gir. A) gara Real Unione/Ezio Roma del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 323 del 03/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 140/A A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA (PA) avverso punizione sportiva perdita gara per 0–3 e ammenda di € 400,00 – campionato 1° Categoria Gir. A) gara Real Unione/Ezio Roma del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 323 del 03/02/2015 La Società A.S.D. Real Unione ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, evidenziando che i propri calciatori si sono soltanto difesi dalle aggressioni subito dagli avversari fin dentro gli spogliatoi, privi della porta di ingresso. A riprova di ciò l'appellante riferisce di essersi allontanata dall'impianto solo grazie alla scorta dei Carabinieri intervenuti a richiesta. All'udienza dibattimentale il rappresentante della società appellante ha insistito nei motivi di appello. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento è dato evincersi che al secondo minuto della fase di recupero si verificava un'invasione di campo da parte di qualche tifoso locale, che scavalcava la rete di recinzione, mentre tra i calciatori delle due squadre, impegnati nel recupero, si succedevano continue risse che, sospesa la gara, sfociavano in uno scontro generale tra i giocatori di entrambe le squadre, che si prendevano a calci e pugni, fatta eccezione per il calciatore sig. Ddurè Ibrahima che si era appartato in un angolo del campo. La grave situazione di violenza reciproca si prolungava all'interno degli spogliatoi, fino all'arrivo dei Carabinieri. Per quanto sopra esposto è condivisibile la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara, essendo venute meno le condizioni minime di sicurezza necessarie a norma di regolamento, nonché il numero minimo dei calciatori, ove gli stessi fossero stati espulsi, perché l'incontro potesse proseguire. Pertanto non solo va confermata la decisione del Giudice Territoriale che ha assegnato gara perduta ad entrambe le Società ma va altresì confermata la sanzione dell'ammenda atteso che la stessa appare appena congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00).
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