COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 148/A A.S.D.ERSAL TERMINI IMERESE(PA) – Appello avverso assegnazione gara perduta per 0–2 – Campionato 3° Cat.Gir. A) gara Gara Ersal Termini Imerese/Finale del 01/02/2015 – C.U. n° 38 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Palermo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 148/A A.S.D.ERSAL TERMINI IMERESE(PA) - Appello avverso assegnazione gara perduta per 0–2 - Campionato 3° Cat.Gir. A) gara Gara Ersal Termini Imerese/Finale del 01/02/2015 – C.U. n° 38 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Palermo La società A.S.D. Ersal Termini Imerese impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo,in buona sintesi,che il direttore di gara,nel sospendere la gara al 42’ del 2° t.,avrebbe commesso un errore tecnico in quanto al momento di detta sospensione non avrebbe tenuto conto che essa reclamante poteva ancora effettuare una sostituzione. Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, chiede che questa Corte voglia disporre la ripetizione della gara. Benchè regolarmente citato nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il presente gravame è inammissibile sotto un duplice profilo. Innanzitutto esso non risulta correttamente notificato alla controparte. Infatti, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del C.G.S. il reclamo che verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviato in copia alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente. Detta comunicazione, trattandosi di società, deve avvenire, ai sensi del comma 8 dell’art.38 C.G.S., o presso il domicilio eletto ai fini del procedimento, ove formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva [lettera a)] o presso la sede della società [lettera b)]. Pertanto, rilevato che la comunicazione alla controparte è stata inviata all’A.S.D. Finale nella Via Luigi Einaudi n.1 di Pollina, dove non risulta esservi né la sede della predetta società né il domicilio relativo al recapito della corrispondenza avendo essa sede in Pollina nella Via Leonardo da Vinci n.18/A mentre la corrispondenza deve essere, eventualmente, inviata presso il sig. Chiara Vincenzo residente in Finale nella Via Parini n.19 ( dati questi rilevati dal servizio informatico della Federazione),ne consegue che sotto questo profilo il reclamo è inammissibile. Sotto altro profilo si rileva che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara anzitempo, ove frutto di un errore tecnico, doveva essere impugnata tempestivamente dinanzi al Giudice Territoriale per cui avendo l’A.S.D. Ersal Termini Imerese omesso questo passaggio il gravame presentato a questa Corte risulta inammissibile. Infine deve procedersi d’ufficio alla correzione dell’errore in cui è incorso il Giudice Territoriale in quanto deve assegnarsi gara perduta all’A.S.D. Ersal Termini Imerese per 0–3 e non già per 0–2 come riportato in nel C.U. n.38 della Delegazione Provinciale di Palermo P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,dichiara inammissibile il proposto appello e dispone correggersi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale dovendosi assegnare gara perduta all’A.S.D. Ersal Termini Imerese per 0–3. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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