COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale PROCEDIMENTO 154/A Sig. RAFFAELE VEGNA – Appello personale avverso inibizione fino al 08/02/2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell’art. 19 comma 3 del C.G.S. Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “C” Gara Nuova Rinascita / Calcio Ciccio Galeoto dell’08/02/2015 – C.U. n° 340/70 sgs del 10/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale PROCEDIMENTO 154/A Sig. RAFFAELE VEGNA - Appello personale avverso inibizione fino al 08/02/2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell’art. 19 comma 3 del C.G.S. Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “C” Gara Nuova Rinascita / Calcio Ciccio Galeoto dell’08/02/2015 – C.U. n° 340/70 sgs del 10/02/2015 Il sig. Raffaele Vegna, tesserato per l’A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto, con tempestivo reclamo personale impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo … omissis. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal difensore del reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell’incontro l'arbitro è stato avvicinato dal sig. Vegna Salvatore, iscritto in elenco per la Soc. Calcio Ciccio Galeoto quale dirigente addetto all’arbitro (rectius collaboratore), il quale dapprima lo apostrofava con insulti e minacce e, una volta eluso l’intervento di un addetto al servizio d’ordine predisposto dalla società ospitante che cercava di allontanarlo, si scagliava contro il direttore di gara colpendolo inizialmente con un violento pugno all’orecchio sinistro procurandogli fortissimo dolore e stordimento. Continua l’arbitro nel suo rapporto, che nonostante il senso di stordimento cercava di allontanarsi dal sig. Vegna, ma questi lo colpiva nuovamente con una testata alla fronte causandogli, ancora una volta, forte dolore e un leggero capogiro. Solo a questo punto il sig. Raffaele Vegna veniva allontanato da alcuni dirigenti della Nuova Rinascita. Mentre il sig. Vegna veniva allontanato, riferisce ancora l’arbitro, incitava i propri atleti ad aggredire i calciatori avversari tant’è che alcuni di essi, ben individuati dallo stesso arbitro, seguendo tale incitamento si scagliavano contro i calciatori avversari che stavano cercando di rientrare negli spogliatoi colpendoli, ripetutamente, con violenti calci e pugni. Lo stesso sig. Vegna, infine, si univa ai propri sostenitori, nel frattempo penetrati in campo, e concorreva all’aggressione delle persone presenti sul terreno di gioco. In ragione di quanto sopra il proposto gravame, per ciò che attiene alla ricostruzione dei fatti, è palesemente infondato perché quanto sostenuto dal reclamante è privo di qualsivoglia riscontro. omissis La sanzione come inflitta dal Giudice di prime cure deve essere confermata, in quanto il gravissimo comportamento violento posto in essere dal sig. Vegna risulta ancor più grave ove riferito, come nella fattispecie in esame, ad un dirigente di Settore Giovanile che, viceversa, dovrebbe maggiormente trasmettere i fondanti valori sportivi nei giovanissimi protagonisti della competizione sportiva, arbitro compreso oltre ai calciatori. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l’appello proposto. Per l’effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it