COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale PROCEDIMENTO 161/A A.S.D. PRO MELILLI (SR) – Appello avverso squalifica fino al 30.6.2018 del calciatore Nicosia Ivano – campionato 3° categoria gara Pro Melilli/Olimpique Priolo del 8.2.15 – Comunicato Ufficiale n. 41 del 9.2.15 delegazione provinciale Siracusa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale PROCEDIMENTO 161/A A.S.D. PRO MELILLI (SR) - Appello avverso squalifica fino al 30.6.2018 del calciatore Nicosia Ivano – campionato 3° categoria gara Pro Melilli/Olimpique Priolo del 8.2.15 – Comunicato Ufficiale n. 41 del 9.2.15 delegazione provinciale Siracusa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, vista la nota del 3.3.2015 dell’ufficio Affari Generali di questo Comitato Regionale con la quale si attesta la ricezione in data 11.2.2015 di un fax proveniente dalla Società A.S.D. Pro Melilli, non pervenuto tempestivamente alla segreteria di questa Corte, revoca in parte quo il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 371 CSAT 23 del 24.2.2015 Pertanto nel merito si rileva che l’A.S.D. Pro Melilli, con reclamo tempestivamente inviato in data 11 febbraio 2015, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che la squalifica al proprio calciatore sig. Nicosia Ivano (capitano della squadra) in virtù dell’art. 3 comma 2 C.G.S., deve invece essere applicata al calciatore Schembri Giuseppe reale responsabile dei fatti di cui quest’ultimo ha dichiarato di assumersi la responsabilità. Specifica inoltre che comunque non si è trattato di un pugno al fianco dell’arbitro ma piuttosto soltanto di uno strattone. Esaminati gli atti e in particolare la dichiarazione del calciatore Schembri Giuseppe, allegata al reclamo, questa Corte evidenzia che la stessa appare generica, priva di qualsiasi descrizione dell’episodio e non riferibile in maniera certa al dichiarante perché non corredata da un documento di riconoscimento. Pertanto risulta insufficiente a ricondurre la responsabilità del fatto al suddetto calciatore. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo - delegazione provinciale di Siracusa - assunta con comunicato ufficiale n. 41 del 9.2.15. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l’autenticità della dichiarazione allegata al reclamo.
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