COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 03 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.76 della Società CETRARO FOOTBALL CLUB A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.2.2015 (ripetizione della gara 2^ Categoria Cetraro Football Club ASD – ASD Rogliano 1948 del 24.1.2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 03 MARZO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.76 della Società CETRARO FOOTBALL CLUB A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.2.2015 (ripetizione della gara 2^ Categoria Cetraro Football Club ASD - ASD Rogliano 1948 del 24.1.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che per costante insegnamento della C.A.F.”in tema di impedimento dipendente da causa di forma maggiore è necessario non solo che l’impedimento sia assoluto, ma che nessuno addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”; che la società Rogliano 1948 ha fornito la prova, mediante il deposito della dichiarazione resa dal Compartimento Polstrada Calabria – Sezione di Cosenza, che l’automezzo sul quale viaggiava la sua squadra aveva subito un guasto e non poteva proseguire il viaggio; che i verbalizzanti hanno potuto constatare che a bordo del veicolo” era presente la squadra di calcio a 11 denominata ASD Rogliano 1948”; che, pertanto, l’impedimento a partecipare alla gara deve essere considerato legittimo; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. RECLAMO n.77 del Sig. MAFFEI Cristian (tesserato della Società ASD Carioka Paola) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.2.2015 (squalifica per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che il sig. Maffei Cristian si è reso responsabile – per come risulta dal referto arbitrale – di atto di lieve violenza nei confronti del direttore di gara; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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