COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.82 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 5.2.2015 (inammissibilità del reclamo proposto oltre il termine stabilito dal CGS e omologazione del risultato della gara Serrese – Caulonia 2006 del 18.1.2015 con il punteggio di 0-1 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.82 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 5.2.2015 (inammissibilità del reclamo proposto oltre il termine stabilito dal CGS e omologazione del risultato della gara Serrese – Caulonia 2006 del 18.1.2015 con il punteggio di 0-1 acquisito sul campo). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato sul CU n.108 del 5/2/2015 ha deliberato la inammissibilità del reclamo della società Serrese avverso il risultato della gara in epigrafe, disputata il 18/1/2015, in quanto proposto oltre il termine perentorio di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa, ai sensi dell'art.46, comma 3, del CGS. Avverso detta decisione la società Serrese ha proposto reclamo trasmesso con racc. in data 12/2/2015 a questa Corte e alla controparte ASD Caulonia, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. La ASD Caulonia ha trasmesso controdeduzioni con racc. in data 19/2/2015, che devono, però, dichiararsi inammissibili in quanto manca la prova della trasmissione alla società reclamante. Ritiene questa Corte che dalle argomentazioni esposte nel reclamo non emergono motivi sufficienti ad inficiare la decisione del primo giudice, in quanto il reclamo al Giudice Sportivo è stato trasmesso in data 28/1/2015, come risulta dal timbro postale apposto sulla busta, quindi ben oltre il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara sancito all'art.46 comma 3 richiamato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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