COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.83 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 20.2.2015 (squalifica del calciatore MOUMEN Tarik fino al 29.5.2015, squalifica del calciatore DATO Gianluca Franc. fino al 15.5.2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.83 della Società U.S.D. RIZZICONI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 20.2.2015 (squalifica del calciatore MOUMEN Tarik fino al 29.5.2015, squalifica del calciatore DATO Gianluca Franc. fino al 15.5.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché nella pur biasimevole condotta dei calciatori Moumen Tarick e Dato Gianluca Francesco non si rinvengono gli estremi del tentativo aggressione e che, pertanto, la fattispecie va inquadrata in un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; che, pertanto, appare conforme a giustizia rimodulare l'entità delle sanzioni. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce : -la squalifica nei confronti di MOUMEN Tarick fino al 27/3/2015, la squalifica nei confronti di DATO Gianluca Francesco fino al 20/3/2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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