COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.85 della Società F.C.D. ENOTRIA TORTORA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 SGS del 6.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Isola Dino Praia a Mare – Enotria Tortora del 4.1.2015 con il punteggio di 0-3 Torneo Esordienti Fair Play, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica dell’allenatore MORRONE Paolo fino al 3.4.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.85 della Società F.C.D. ENOTRIA TORTORA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 SGS del 6.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Isola Dino Praia a Mare – Enotria Tortora del 4.1.2015 con il punteggio di 0-3 Torneo Esordienti Fair Play, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica dell’allenatore MORRONE Paolo fino al 3.4.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA in via preliminare, che il reclamo proposto dalla Società Enotria Tortora va dichiarato inammissibile con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Isola Dino Praia a Mare – Enotria Tortora del 4.1.2015 con il punteggio di 0-3 poiché il ricorrente non ha depositato attestazione della trasmissione di copia del medesimo atto alla controparte, ai sensi dell’art. 46, comma 5, del CGS; le sanzioni della penalizzazione di uno punto in classifica inflitta alla Società e la squalifica dell’allenatore Morrone Paolo, reo di comportamento offensivo, minaccioso e di modestia violenza nei confronti dell’arbitro, sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo della società Enotria Tortora in relazione all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Isola Dino Praia a Mare – Enotria Tortora del 4.1.2015 con il punteggio di 0 - 3; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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