COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.86 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 19.2.2015 (squalifica del calciatore LORIA Salvatore per OTTO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DEL 11 MARZO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.86 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 19.2.2015 (squalifica del calciatore LORIA Salvatore per OTTO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale rappresentante della Società reclamante, che nega ogni addebito; ritenuto che la reclamante sostiene che il calciatore Loria Salvatore, in preda ad una crisi di nervi, attingeva involontariamente un compagno di squadra con uno sputo, indirizzato verso la porta socchiusa dello spogliatoio, quindi senza intenzione di colpire l'arbitro; considerato che dagli atti ufficiali risulta che il calciatore avrebbe tentato per ben due volte di colpire l'arbitro, senza riuscirvi; stante la natura privilegiata del referto e considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alle modalità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa.
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