COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.89 della Società U.S. BIVONGI PAZZANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (omologazione risultato gara U.S. BIVONGI PAZZANO – U.S.D. MAMMOLA del 25.1.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.89 della Società U.S. BIVONGI PAZZANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (omologazione risultato gara U.S. BIVONGI PAZZANO – U.S.D. MAMMOLA del 25.1.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; RILEVA in primo grado l’odierna reclamante si doleva della posizione irregolare del calciatore Monteverde Matteo non tesserato per l’U.S.D. Mammola che avrebbe dovuto comportare la punizione sportiva della gara in epigrafe per la U.S.D. Mammola. Il giudice sportivo rigettava il predetto reclamo sul presupposto che la gara avesse avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa aveva partecipato Monteverde Matteo Junior regolarmente tesserato per il Mammola. In secondo grado la reclamante insiste nel reclamo riconoscendo sostanzialmente che Monteverde Matteo e Monteverde Matteo Junior siano identica persona ma argomentando che la stessa sarebbe tesserata per due distinte società (l’U.S. Gioiosa Jonica e l’U.S.D. Mammola). Controdeduce la società Mammola affermando che il reclamo è inammissibile avendo la reclamante cambiato radicalmente i motivi del gravame rispetto a quanto dedotto in primo grado. L’obiezione della controdeducente è formalmente fondata in quanto, nel presente grado di giudizio è stata mutata la ragione su cui la domanda si fonda e lo stesso “titolo”, doppio tesseramento e non più carenza dello stesso, producendo, tra l’altro, nuove prove documentali e fotografiche. Il reclamo, pertanto, va rigettato. Gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. rigetta il reclamo; dispone incamerarsi la tassa; rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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