COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.90 della Società A.S.D. REAL SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.31 SGS del 20.2.2015 (inibizione a svolgere ogni attività del dirigente CIRILLO Giovanni fino al 20.4.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.90 della Società A.S.D. REAL SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.31 SGS del 20.2.2015 (inibizione a svolgere ogni attività del dirigente CIRILLO Giovanni fino al 20.4.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Olympic Tirreno 2012 – A.S.D. Real San Lucido del 16/02/2015, risulta che l’assistente di parte della società San Lucido, Cirillo Giovanni, veniva allontanato dal terreno di gioco poiché entrava abusivamente in campo, riferisce l’arbitro testualmente, “offendendomi e buttandomi la bandierina nelle mani”. Il Giudice Sportivo Territoriale ha inibito il suddetto dirigente a svolgere ogni attività fino al 20/04/2015 (cfr. C.U. n.31G del 20/02/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza-Settore Giovanile). Avverso la suddetta sanzione, propone reclamo la società A.S.D. Real San Lucido, sostenendo che il Cirillo sarebbe entrato in campo solo “per soccorrere un giovanissimo atleta accasciatosi sul terreno di gioco”, senza, tuttavia, porre in essere il comportamento addebitatogli dall’arbitro nel proprio referto. I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al Cirillo, appare conforme a giustizia ridurre l’inibizione; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente CIRILLO Giovanni fino a tutto il 05 APRILE 2015. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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