COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.91 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 19.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. FAGNANO – A.S.D. REAL GRISOLIA CALCIO dell’8.2.2015 con il punteggio di 0 – 3, squalifica dirigente accompagnatore Pasqualino ARDIS fino al 19.3.2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 16 MARZO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.91 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 19.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. FAGNANO – A.S.D. REAL GRISOLIA CALCIO dell’8.2.2015 con il punteggio di 0 – 3, squalifica dirigente accompagnatore Pasqualino ARDIS fino al 19.3.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare di un proprio calciatore nella gara in epigrafe. Nello specifico il calciatore Alex De Rose (nato il 30.6.1999) non aveva ottenuto l’autorizzazione all’attività agonistica ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.OI.F.. Il reclamo non si fonda, tuttavia, sul merito della decisione ma sull’inammissibilità o improcedibilità del reclamo di prima istanza del Real Grisolia in quanto recante firma apocrifa non appartenente cioè al presidente della società, Massimo Crusco. Il reclamo è infondato in quanto la comparazione tra detta firma e quelle depositate agli atti del Comitato induce a ritenere che le stesse siano tutte riferibili ad identico soggetto ed in particolare il Presidente del Grisolia, Massimo Crusco. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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