COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 58. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CILENTO S. MARIA 1932 – GARA CALPAZIO / CILENTO S. MARIA 1932 DELL’8.02.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 58. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CILENTO S. MARIA 1932 – GARA CALPAZIO / CILENTO S. MARIA 1932 DELL’8.02.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 12.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per sei gare, a carico de calciatore, sig. Finaldi Carmine, “perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, assumeva atteggiamento minaccioso e spintonava… il direttore di gara”. Avverso tale decisione la società Cilento S. Maria 1932 ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo. La tesi difensiva della reclamante può trovare favorevole accoglimento. Invero, dagli atti ufficiali dell’arbitro risulta, con chiarezza, che il calciatore Finaldi Carmine, espulso per doppia ammonizione, si è avvicinato con fare minaccioso ed ha spintonato l’arbitro, ma con pugni chiusi al petto. Peraltro, la dichiarazione allegata dalla reclamante ridimensiona la responsabilità del calciatore squalificato, per cui questo Collegio ritiene di dover ridurre la squalifica a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Cilento S. Maria 1932, di ridurre a cinque giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Finaldi Carmine; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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