COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 61. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO STAR TEAM AVELLINO CALCIO – GARA PIANO DI SORRENTO / STAR TEAM AVELLINO CALCIO DEL 15.02.2015 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 12 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 61. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO STAR TEAM AVELLINO CALCIO – GARA PIANO DI SORRENTO / STAR TEAM AVELLINO CALCIO DEL 15.02.2015 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto della comunicazione del presidente della società reclamante di non poter presenziare alla convocazione per motivi di lavoro; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 19.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della calciatrice D’Angelo Antonella, la squalifica per tre giornate di gara, “perché, espulsa per ingiurie nei confronti del’arbitro, successivamente, posizionatasi sugli spalti, reiterava tale atteggiamento”. Avverso tale decisione, ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo la società Star Team Avellino Calcio. La tesi difensiva della società reclamante non può essere condivisa. Invero, dalla lettura del reclamo proposto dalla reclamante e dal referto arbitrale si evince che la calciatrice ha assunto un atteggiamento ripetutamente ingiurioso nei confronti del direttore di gara, per cui la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare proporzionata rispetto alla gravità dei fatti commessi, equamente sanzionati con la squalifica per tre giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigetttare il reclamo proposto dalla società Star Team Avellino Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società medesima.
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