COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 18.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CAPANNI avverso inibizione al 31.12.2018 dir. add. arb. TALACCI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U. n. 34 del 4.3.2015 gara CAPANNI – REAL CASTROCARO del 28.2.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 18.03.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CAPANNI avverso inibizione al 31.12.2018 dir. add. arb. TALACCI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U. n. 34 del 4.3.2015 gara CAPANNI - REAL CASTROCARO del 28.2.2015 L'A.S.D. POL. CAPANNI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il dir. TALACCI "non ha in alcun modo colpito con una testata l'arbitro. Di più, l'arbitro stesso, alla fine dell'incontro ha rivelato al sig. TALACCI di non essere affatto stato oggetto della condotta violenta che invece viene contestata al tesserato della Pol.Capanni", "reo unicamente di aver intrattenuto una discussione dai toni accesi col direttore di gara, ma di certo estraneo a qualsiasi atto violento (testata nello specifico), commesso nei confronti del medesimo direttore di gara". Facendo riferimento ad altro analogo episodio, punito con una sanzione molto più lieve, chiede una riduzione della inibizione del dir. TALACCI. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il dir.add.arb. TALACCI, dopo essere entrato, autorizzato, sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato, rivolgeva all'arbitro frasi irriguardose e, dopo essere stato allontanato, lo colpiva con una violenta testata in piena fronte, procurandogli forte dolore ed un certo disorientamento, e lo spingeva con entrambe le mani, con forza, all'altezza dello sterno, causandogli un deficit respiratorio e solo l'intervento di due calciatori della Pol.Capanni poneva fine all'aggressione. Perdurando lo stato confusionale, l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bufalini, ove gli veniva diagnosticato e certificato un "trauma cranico lieve", con prescrizioni per eventuali possibili complicazioni. Aggiungeva anche di non aver avuto alcun colloquio con il dir. Talacci a fine gara; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 31.12.2018 del dir.add.arb. TALACCI ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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