COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 05.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico di Luca MARKIC, Flavio PIAN e dell’ A.S.D. I.S.M. GRADISCA .

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 del 05.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico di Luca MARKIC, Flavio PIAN e dell’ A.S.D. I.S.M. GRADISCA . Con comunicazione dd. 17.11.2014 (proc. 3359/98 pf 14 15 AA/ac) ritualmente notificata agli interessati il Sostituto Procuratore Federale, all’esito dell’avvenuta comunicazione della conclusione delle indagini, deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale: il sig. Luka MARKIC (calciatore tesserato per la società A.S.D. I.S.M. GRADISCA) per rispondere “della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 22, comma 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, perché prendeva parte alla gara di qualificazione Coppa Italia Eccellenza – Girone “D” del C.R. Friuli, I.S.M. Gradisca-Zaule Rabuiese del 27.08.2014, nonostante non avesse ancora scontato un turno di squalifica comminatogli con C.U. n 64 del 07.01.2014 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia”; il sig. Flavio PIAN per rispondere “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 61, comma 1, delle NOIF perché quale dirigente accompagnatore della società A.S.D. Itala San Marco Gradisca sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di qualificazione Coppa Italia Eccellenza – Girone “D” del C.R. Friuli, I.S.M. Gradisca-Zaule Rabuiese del 27.08.2014 con ciò permettendo al sig. Luka Markic di giocare sebbene squalificato” la società A.S.D. A.S.D. I.S.M. GRADISCA “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai Sig.ri Luka Markic e Flavio Pian al momento della commissione dei fatti per essa tesserati e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata”. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 26.02.2015 dinnanzi al T.F.T. FVG compariva in rappresentanza della Procura Federale il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota. Nessuno compariva invece per le parti deferite le quali non facevano neppure pervenire memorie difensive. Le conclusioni. Qui di seguito si riportano le richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale: - quanto a Luka MARKIC 1(una) giornata di squalifica; - quanto a Flavio PIAN mesi 1 (uno) di inibizione; - quanto all’A.S.D. I.S.M. GRADISCA € 700 (settecento) di ammenda con esclusione della compagine dalla Coppa Italia se al momento della decisione la stessa partecipi ancora alla competizione. La motivazione: il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. con la quale venivano trasmessi gli atti riguardanti la gara di Coppa Italia Eccellenza, Itala S. Marco Gradisca/Zaule Rabuiese del 27.08.2014, alla quale risultava aver partecipato il calciatore Luka MARKIC (tesserato per l’Itala S. Marco) sebbene lo stesso dovesse ancora scontare il turno di squalifica inflittogli nella precedente stagione sportiva, nel corso della Coppa Italia Società di Promozione, come stabilito nel CU n. 64 del 7.01.2014. I fatti descritti nell’atto di incolpazione sono pacifici nella loro materialità e documentalmente provati. Nel C.U. n° 11 del 13.08.2014 relativo alla stagione sportiva 2014-2015 con cui è stata programmata la disputa della manifestazione si è, fra l’altro, ritenuto opportuno richiamare espressamente il “parere interpretativo” espresso dalla Corte Federale nella riunione del 18 dicembre 2003 secondo cui “in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia”. In tali casi, dunque, le squalifiche devono scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa Regione (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa Regione). Per inciso ed in ottica collaborativa si ricorda che tale principio non vale invece per di provvedimenti disciplinari a termine, nel qual caso dirigenti, tesserati e soci che ne siano colpiti non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa (argomento quest’ultimo che riguarda nello specifico il sig. Flavio PIAN in relazione alla sanzione a lui comminata in dispositivo). La condotta processuale dei deferiti i quali non hanno svolto alcuna attività difensiva né si sono presentati all’udienza del 26.02.2015, costituisce a sua volta ulteriore argomento a sostegno della fondatezza del deferimento. Dagli atti del giudizio non si desumono infatti elementi o cause di giustificazione che valgano ad escludere la loro responsabilità sotto il profilo soggettivo. Sanzioni eque ed adeguate rispetto ai fatti contestati risultano quelle richieste in udienza dal rappresentante della Procura Federale con la precisazione che l’avvenuta eliminazione nel corso della competizione di cui trattasi dell’ASD I.S.M. GRADISCA (competizione peraltro già terminata per quanto riguarda la fase regionale) rende superfluo provvedere in ordine alla richiesta della sua esclusione dalla manifestazione. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Luka MARKIC (calciatore tesserato per l’ASD I.S.M. GRADISCA) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso la squalifica per 1 (una) giornata di gara da scontare nell’ambito della prossima Coppa Italia o della prossima Coppa Regione, in aggiunta a quella già comminatagli con il C.U. n. 64 dd 7.01.2014 se non già scontata; - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Flavio PIAN (tesserato per l’ASD I.S.M. GRADISCA) relativamente ai fatti a lui ascritti, commina allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 1 (uno); - Ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva dell’ASD I.S.M. GRADISCA per i fatti ascritti ad entrambi i suoi tesserati (Luka MARKIC e Flavio PIAN) commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 700,00- (settecento). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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