COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MINTURNO MARINA AVVERSO L’AMMENDA DI € 400,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 175 DEL 28-2-2015. (GARA CITTA’ DI MINTURNO MARINA- ROCCASECCA SAN TOMMASO DEL 22-2-2015) CAMPIONATO DI ECCELLENZA. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 185 del 6/3/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MINTURNO MARINA AVVERSO L’AMMENDA DI € 400,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 175 DEL 28-2-2015. (GARA CITTA’ DI MINTURNO MARINA- ROCCASECCA SAN TOMMASO DEL 22-2-2015) CAMPIONATO DI ECCELLENZA. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 185 del 6/3/2015 La Corte Sportiva D’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; rilevato che la sanzione irrogata punisce il comportamento dei sostenitori locali che facevano oggetto un assistente arbitrale di insulti e lancio di oggetti senza colpire; ritenuto che, effettivamente, gli oggetti lanciati contro l’assistente arbitrale per forma e dimensione non avevano alcuna potenzialità offensiva e, peraltro, uno solo lo ha colpito ad una scarpa, ovviamente senza alcuna conseguenza, ed obiettivamente il gesto non appare connotato da violenza essendo totalmente inidoneo a provocare danni ma solo da dileggio ed animo irriguardoso; considerato, alla luce delle superiori considerazioni, che la sanzione irrogata appare lievemente eccessiva rispetto agli occorsi; DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda irrogata da € 400,00 ad € 250,00.
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