COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIEDIMONTE DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 13.02.2015 (GARA: REAL PIEDIMONTE – REAL THEODICEA DEL 25.01.2015 – Campionato Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 185 del 6/3/2015
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIEDIMONTE DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 13.02.2015 (GARA: REAL PIEDIMONTE – REAL THEODICEA DEL 25.01.2015 – Campionato Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 185 del 6/3/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha richiesto la revisione dell’omologazione del risultato della gara contro la Real Theodicea, chiedendo la vittoria a tavolino 3-0, assumendo che un giocatore della squadra avversaria fosse già tesserato come dirigente in altra società; rilevato che l’art. 33, comma 5, C.G.S. prescrive che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” e che il reclamante ha omesso la trasmissione del gravame alla società Real Theodicea, interessata nel procedimento trattandosi di reclamo attinente il risultato della gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo
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