COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA 1905 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NASTA FRANCESCO E AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 52 DEL 5.02.2015 (GARA: SPORTING TERRACINA C5 – FORMIA 1905 CALCIO DEL 31.01.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 177 del 27/2/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORMIA 1905 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NASTA FRANCESCO E AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 52 DEL 5.02.2015 (GARA: SPORTING TERRACINA C5 – FORMIA 1905 CALCIO DEL 31.01.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 177 del 27/2/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo che le ha inflitto la perdita della gara, comminando altresì ammenda di € 100,00, e ha squalificato il calciatore Nasta Francesco per tre gare, assumendo che non vi sarebbe stata alcuna rissa tale da obbligare l’arbitro a sospendere l’incontro senza tentare di ricomporre la situazione e che il proprio tesserato abbia solo reagito a un pericoloso fallo di gioco; convocata ritualmente la società reclamante che non si è presentata; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il grave comportamento dei tesserati della società reclamante riferendo, anche in sede di supplemento a questa Corte, di aver tentato invano di riportare la calma tra i giocatori, anche richiamando i capitani delle due squadre e poi i rispettivi dirigenti prima di sospendere l’incontro, conseguente anche all’entrata in campo di sostenitori dagli spalti; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; rilevato che la condotta del calciatore Nasta Francesco, seppur censurabile, meriti una sanzione lievemente minore a quella comminata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Nasta Francesco a 2 gare. Rimangono confermate la perdita della gara e l’ammenda di € 100,00.
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