COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TERRACINA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORINI DANIELE E AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 52 DEL 5.02.2015 (GARA: SPORTING TERRACINA C5 – FORMIA 1905 CALCIO DEL 31.01.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 177 del 27/2/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 13/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TERRACINA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MORINI DANIELE E AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 52 DEL 5.02.2015 (GARA: SPORTING TERRACINA C5 – FORMIA 1905 CALCIO DEL 31.01.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 177 del 27/2/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo che le ha inflitto la perdita della gara, comminando altresì ammenda di € 100,00 e ha squalificato il calciatore Morini Daniele per tre gare, assumendo che non vi sarebbe stata alcuna rissa né altri presupposti tali da obbligare l’arbitro a sospendere l’incontro e che il proprio tesserato non avrebbe tenuto alcun comportamento violento o antisportivo; rilevato che l’art. 33, comma 5, C.G.S. prescrive che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” e che il reclamante ha omesso la trasmissione del gravame alla società Formia 1905 Calcio, interessata nel procedimento trattandosi di reclamo sul risultato della gara; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il grave comportamento dei tesserati della società reclamante, ma che, tuttavia, la condotta del calciatore Morini Daniele meriti una sanzione lievemente minore a quella comminata; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla perdita della gara. Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Morini Daniele a 2 gare. Resta confermata l’ammenda di € 100,00. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it