COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 195 /LND del 13/3/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI SCHIAVI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 195 /LND del 13/3/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI SCHIAVI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento - atto di deferimento del 10 novembre 2014 n. 3071/11 pf 14 15/MS/vdb. innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale del calciatore Schiavi Marco e della società Vivace Grottaferrata. L’atto di deferimento ha ad oggetto quanto accaduto durante tra Vivace Grottaferrata - Alberone del 4.5.2014. Il calciatore Schiavi Marco, tesserato per la Fortitudo Roma, infatti, è stato deferito per avere, al 16° del II tempo della detta gara, urinato a fine terreno di gioco dopo essersi alzato dalla panchina per la fase di riscaldamento, nonché, al termine della gara, per avere spintonato il direttore di gara sulle scale di accesso dello spogliatoio. La società Vivace Grottaferrata, invece, è stata incolpata per responsabilità oggettiva. All’udienza del 19.02.2015, presente la Procura in persona dell’avv. Luca Sanzi, nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistono questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo di sanzionare: - Schiavi Marco con mesi 3 di squalifica; - Società Vivace Grottaferrata con € 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale -in cui tra l’altro si rileva che il calciatore Schiavi ha confessato la propria condotta relativa alla minzione durante il II tempo e che lo spintonamento a fine gara è stato confermato dall’arbitro- osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato ai sensi dell'art. 1 (ora 1bis), comma 1 C.G.S.. Per gli stessi motivi, ritiene responsabile la società Vivace Grottaferrata del comportamento del calciatore, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S.. Relativamente alle richieste della Procura, si ritiene di condividere la quantificazione delle sanzioni proposte, considerata l’entità dei comportamenti tenuti del calciatore Schiavi Marco. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità del calciatore Schiavi Marco per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Vivace Grottaferrata. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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