COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 11/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società VIRTUS RONDINELLE SD Coppa Lombardia 2° Categoria Gara del 24-08-2014 tra Roncadelle / Virtus Rondinelle SD C.U. n. 11 del CRL datato 27-08-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 11/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società VIRTUS RONDINELLE SD Coppa Lombardia 2° Categoria Gara del 24-08-2014 tra Roncadelle / Virtus Rondinelle SD C.U. n. 11 del CRL datato 27-08-2014 La società VIRTUS RONDINELLE SD ha proposto reclamo avverso la delibera del GS con la quale ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto mancante della prova dell'invio delle motivazioni del reclamo alla società opposta, e produce quindi copia di detto invio La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva: il reclamo è da dichiararsi inammissibile, poiché ai sensi del novellato art. 36 comma 7 le irregolarità formali, che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'organo di prima istanza, non possono essere sanate in secondo grado. Tutto quanto premesso, RIGETTA il reclamo proposto e si dispone l'addebito della relativa tassa.
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