COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. S. Firmina avverso la decisione con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila) alla Società ed ha inibito fino al 19.2.2015, il Dirigente – accompagnatore ufficiale – Rosati Dante. (C.U. n. 37 del 22.1.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. S. Firmina avverso la decisione con la quale il G.S.T. ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila) alla Società ed ha inibito fino al 19.2.2015, il Dirigente – accompagnatore ufficiale – Rosati Dante. (C.U. n. 37 del 22.1.2015). L’Arbitro della gara di II categoria U.S.D. Santa Firmina / A.S.D. Fratta S. Caterina, disputatasi in data 18 gennaio 2015, è stato oggetto, fuori dal terreno di gioco, di un’aggressione da parte di una sostenitrice della Società S. Firmina, riconosciuta come tale dall’Ufficiale di gara. L’Arbitro nel proprio rapporto descrive il fatto affermando che, dopo essere stato spinto da detta signora contro l’auto sulla quale si accingeva a salire, veniva da questa attinto con uno sputo al volto. L’azione proseguiva, una volta che il D.G. era entrato nell’auto, con altro sputo che colpiva un finestrino e da un pugno assestato sul cofano dell’auto senza che ciò, comunque, producesse alcun danno. Nell’emettere la decisione il G.S.T., preso atto delle risultanze degli atti di gara, riteneva dover tener conto, in termini di aggravante nella determinazione della sanzione, del comportamento omissivo della Società per non aver fornito al D.G. la necessaria assistenza. Per lo stesso motivo sanzionava contestualmente il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società alla quale incombeva tale compito specifico, essendo l’U.S.D. Fimina Società ospitante. In sede di decisione questa Corte, alla presenza del Presidente della Società reclamante che aveva formulato espressa richiesta di audizione, ha dovuto rilevare con rammarico - stante la rilevanza economica della sanzione e la peculiarità del provvedimento assunto - di non poter procedere all’esame del gravame non essendo il sottoscrittore di detto atto legittimato ad agire. Il reclamo è infatti redatto e sottoscritto dal Signor Dante Rosati, Presidente della Società che nella gara in questione rivestiva la qualifica di Dirigente Accompagnatore Ufficiale e che in tale veste, per fatti connessi con la gara in esame, risultava inibito, peraltro con decisione non reclamabile, alla data del reclamo. Si richiama a tal proposito quanto stabilito dall’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S. il quale nell’indicare quali siano le “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” dispone testualmente: “La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale…” P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa.
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