COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Albereta San Salvi – Floriagafir Bellariva (1-2) del 24/01/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.31 del 28/01/2015 della Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Albereta San Salvi – Floriagafir Bellariva (1-2) del 24/01/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.31 del 28/01/2015 della Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama in proprio, assistito dai genitori esercenti la potestà, il calciatore Minicucci Rino avverso la squalifica per dieci gare inflitta dal G.S. in quanto “In reazione al gesto di un avversario lo offendeva con frase dal tenore razzista”. Il tesserato nega ogni addebito e si dichiara addirittura meravigliato dal fatto che l’arbitro lo abbia espulso. Chiede di essere presente, con l’ausilio dei genitori, all’udienza dibattimentale e formula istanza per l’annullamento della sanzione oltre alla richiesta istruttoria del confronto con il D.G. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, riporta che il Minicucci ha proferito all’indirizzo del calciatore avversario la seguente frase:” Sei un imbecille, te sei proprio fuori di cervello”. Convocato dalla Corte per ulteriori chiarimenti, l’arbitro conferma le offese rivolte dal Minicucci all’avversario e sostiene di non essere assolutamente certo che la frase di stampo razzista sia stata pronunciata dallo stesso calciatore. All’udienza del 13/02/2015 il reclamante, alla presenza dei genitori, è stato reso edotto del supplemento di rapporto arbitrale ed il padre ha quindi confermato il contenuto del reclamo rinunciando di fatto all’istanza istruttoria. La Corte passa quindi in decisione. In via preliminare la Giudicante rileva che l’istanza istruttoria, ancorchè non reiterata, è inammissibile ai sensi dell’art. 34 comma 5 del C.G.S. Nel merito appare oltremodo evidente che la versione del fatto fornita dall’arbitro diverge in maniera assoluta confrontando il contenuto dei suoi due scritti di cui il secondo è stato sostanzialmente confermato a verbale. Infatti, mentre nel rapporto di gara si evince con chiarezza che il calciatore ha pronunciato una frase di stampo razzista verso l’avversario, nel supplemento tale frase non compare assolutamente, limitandosi il D.G. a riportare soltanto una frase irriguardosa ed offensiva del Minicucci verso il contendente. La Corte ribadisce ancora una volta, che il rapporto di gara deve essere redatto in modo chiaro ed inequivocabile, ma soprattutto deve essere veritiero nel suo contenuto. Infatti, la modifica del pensiero arbitrale, contenuta nel supplemento, fa pensare ad una mancanza di certezza circa il fatto riferito in prime cure, così come riportato anche nelle dichiarazioni rese a verbale dall’arbitro, il quale, da una parte ha indotto il G.S. in errore in quanto è stato costretto ad emettere una sanzione non consona rispetto a quanto avvenuto e, tenuto conto delle norme federali in proposito, assolutamente afflittiva, dall’altra a colpevolizzare il calciatore oltre le sue reali responsabilità. Da quanto esposto si rileva che il calciatore deve essere certamente punito ma limitatamente a quanto risulta certo dal resoconto dell’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la squalifica inflitta dal G.S. e squalifica il calciatore Minicucci Rino per due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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