COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dal G.S.D. Albereta San Salvi avverso la decisione con la quale il G.S.T. presso la D.P di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 12 marzo 2015 all’Allenatore Bussotti Jacopo (C.U. n. 31 del 28.1.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dal G.S.D. Albereta San Salvi avverso la decisione con la quale il G.S.T. presso la D.P di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 12 marzo 2015 all’Allenatore Bussotti Jacopo (C.U. n. 31 del 28.1.2015). Il provvedimento indicato in epigrafe, così motivato: “A fine gara teneva nei confronti del D.G. un comportamento irriguardoso e minaccioso” viene impugnato dal G.S.D. Albereta San Salvi il quale, dopo aver chiesto in via istruttoria che venga ascoltato sia l’Allenatore sanzionato che un Dirigente della Società ed ipotizzato un contraddittorio con il D.G., espone la propria ricostruzione dei fatti. Secondo quanto argomentato dalla reclamante, l’Allenatore Bussotti si sarebbe limitato a chiedere, “…senza accedere allo spogliatoio dell’Arbitro, né venendo a contatto in alcun modo con lo stesso, e senza neanche alzare il tono della voce….”al D.G. spiegazioni sul fatto che fossero stati concessi 10 minuti di neutralizzazione in una gara del Campionato Giovanissimi. Le medesime affermazioni venivano ripetute nell’ambito della richiesta audizione dal rappresentante designato dalla Società il quale ha preso conoscenza, in tale occasione, del contenuto del supplemento richiesto al D.G. da quest’Organo giudicante. Decidendo, la Corte respinge preliminarmente le istanze istruttorie formulate significando che nel processo disciplinare sportivo della F.I.G.C.: -è espressamente vietato il confronto tra gli Ufficiali di gara e gli Enti affiliati o i soggetti tesserati secondo quanto indicato dall’art. 34, c. 5, del C.G.S.; -per quanto riguarda la prova per testi essa è, come ripetutamente affermato da questo giudice, esperibile unicamente nell’ambito del procedimento per illecito sportivo stante che, per quanto concerne l’ordinario procedimento disciplinare, la materia è regolata in via esclusiva dall’applicazione dell’art. 35 del C.G.S.. In punto di merito la Corte osserva che eventuali richieste di spiegazioni all’Arbitro di una gara, circa il contenuto di decisioni assunte, non possono prescindere dall’osservanza di quanto disposto dalla normativa federale nei rapporti fra tesserati (vedasi N.O.I.F.) ed anche delle norme comportamentali di carattere civile che debbono regolare i rapporti interpersonali. Dall’esame degli atti di gara risulta che il comportamento del Bussotti sia stato del tutto opposto a tali principi dato che il D.G., nel supplemento al rapporto di gara, ribadisce il tono arrogante, espresso a voce alta, con il quale il tesserato gli si è rivolto. Peraltro la richiesta di spiegazioni effettuata nei dovuti modi deve avere un sia pur minimo fondamento e non essere basata su una (presunta) propria conoscenza dei regolamenti accompagnata, nella fattispecie, da una domanda retorica circa la conoscenza della norma da parte del D.G.. E’ appena il caso di osservare che la dilatazione dei tempi di recupero, indicata dall’Allenatore in 10 minuti primi, non trova rispondenza nel rapporto di gara dal quale risulta una neutralizzazione di 2’ nel corso della prima parte della gara e di 6’ nella seconda. Sfugge infine alla reclamante il fatto determinante che la durata del recupero è determinata in applicazione della normativa federale generale che regola la disputa delle gare, a discrezione dell’arbitro (regola 7 del Regolamento del gioco del Calcio). Né il C.U. n. 1 del S.G.S. – che regola annualmente l’attività giovanile ad un settore della quale si riferisce la gara in esame – dispone in maniera diversa. E’ appena il caso di ricordare che qualsiasi allenatore, in particolare quelli di una squadra di Giovanissimi (calciatori infraquattordicenni) deve essere in grado di insegnare loro, oltre la tecnica del gioco, anche le norme di comportamento nei confronti di altri tesserati ed in particolare degli Arbitri. Provata la sussistenza del fatto, il Collegio, nell’esaminare la congruità della sanzione non può non rilevare che con il supplemento qui pervenuto il D.G., evidentemente dopo aver attentamente letto il reclamo proposto dalla Società, ha modificato la descrizione del comportamento tenuto dall’allenatore modificandolo da”….in maniera arrogante e minacciosa….” a “…. maniera arrogante ed alzando il tono di voce….”.Siffatta rettifica consente a quest’Organo giudicante di potere apportare alla decisione impugnata una modifica in relazione alla entità della sanzione irrogata; P.Q.M. la C.A.S. Territoriale della Toscana in parziale accoglimento del reclamo delibera di infliggere, in via definitiva, all’Allenatore Ivano Bussotti la squalifica per un mese e così fino al 28 febbraio del corrente anno.Tassa da restituire se corrisposta.
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