COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo presentato dall’a.f. Firenze Calcio a 5 a.s.d. avverso la decisione del g.s.t. che ha squalificato il sig. Trama Connor per 3 gare. (c.u. n. 41 del 5.2.2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo presentato dall’a.f. Firenze Calcio a 5 a.s.d. avverso la decisione del g.s.t. che ha squalificato il sig. Trama Connor per 3 gare. (c.u. n. 41 del 5.2.2015) Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Trama Connor per tre gare, “per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara”. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società. Preme rilevare, in via preliminare, come nel corpo del reclamo la società indichi il calciatore con il nome Maximilian (anche questi nelle liste di gara, ed espulso) anziché Connor. Si ritiene che si sia trattato di mero errore materiale, e quindi irrilevante ai fini procedurali, alla luce delle motivazioni del reclamo, che escludono che si sia voluto ricorrere contro la sanzione (di una giornata e quindi non reclamabile), del sig. Trama Maximilan). In merito alle motivazioni del reclamo, la società attribuisce il comportamento dell’incolpato a quanto accaduto precedentemente al fatto contestato (un calcio subito dallo stesso tesserato ad opera di un sostenitore avversario). Chiede, quindi, in buona sostanza, una riduzione della sanzione. Il reclamo non merita accoglimento. Al di là del fatto che anche un eventuale gesto a reazione di quanto subito non comporti il riconoscimento di un’attenuante, lo stesso D.G., nel supplemento di rapporto chiesto ai fini istruttori, confuta quanto affermato dalla società, evidenziando come il calciatore abbia subito il calcio dopo aver compiuto il gesto sanzionato. Sull’entità della sanzione, non si ravvisa margine per una sua riduzione, stante la condotta violenta. P.Q.M. la C.A.S.T.T. respinge il reclamo, disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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