COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Migliarino A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Giannecchini Christian per quattro gare (C.U. n. 34 del 11/02/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Migliarino A.S.D., avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Giannecchini Christian per quattro gare (C.U. n. 34 del 11/02/2015). La Società Polisportiva Migliarino A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato. I fatti si riferiscono a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 7 febbraio 2015, contro la società Fornacette Casarosa. Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Giannecchini Christian: “Perché dopo alcuni minuti dalla sostituzione, nel dirigersi verso gli spogliatoi calciava fuori dal recinto di giuoco tutti i palloni determinando l'interruzione della gara per circa 11 minuti provocando la reazione della squadra avversaria. Comportamento antisportivo determinato dal punteggio a favore della propria squadra a due minuti dalla fine della gara”. La Società reclamante non contesta quanto trascritto nel rapporto di gara da parte del D.G. ma rileva che l'interruzione della gara sarebbe stata disposta con riferimento alla reazione scomposta del Dirigente accompagnatore della squadra avversaria che, indispettito dall'atteggiamento del giovane calciatore, avrebbe platealmente e ripetutamente protestato, persino contro la tifoseria, prima di essere allontanato a fatica dal campo di giuoco. Nell'atto di impugnazione la società evidenzia dunque una sproporzione tra la squalifica applicata al calciatore (per quattro gare) rispetto a quella irrogata al Sig. Benvenuti Paolo, che nel medesimo Comunicato Ufficiale, viene sanzionato con un mese di inibizione; insiste pertanto per una diversa quantificazione della sanzione irrogata concludendo, conformemente a quanto contenuto nel reclamo, per la riduzione della stessa. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel rapporto di gara il D.G. evidenzia che il gesto antisportivo del giocatore avrebbe scatenato la scomposta reazione del Sig. Benvenuti che “insultava i calciatori della squadra avversaria in modo arrogante o irrispettoso cercando anche il contatto fisico”; precisa poi che “Quando il Direttore di gara lo ha allontanato, esso non ha abbandonato tempestivamente il recinto di gioco ma cercava di creare discussione con alcune persone poste dietro la recinzione del recinto di gioco non permettendo la ripresa del Gioco”. La motivazione trascritta nel rapporto per giustificare il recupero concesso (per sost, rec. Palloni, ingr. Massag., interruz. partita) può avere indotto in errore il G.S.T. attribuendo ingiustamente al Giannecchini una perdita di tempo quasi interamente attribuibile alla plateale condotta antisportiva del dirigente avversario. Tale plausibile valutazione iniziale viene però superata dalle precisazioni, inserite dal D.G. nel supplemento di gara espressamente richiesto dalla C.S.A.T. (“Preciso che l'interruzione della partita non è avvenuta per la mancanza di palloni, anche perché in quel momento la gara era in svolgimento”), che attribuiscono interamente la responsabilità della sospensione all'inqualificabile condotta antisportiva del dirigente. Pur nell'oggettiva illiceità di un comportamento non corretto assunto dal giocatore, la sanzione irrogata deve essere dunque ridotta in conformità con le nuove evidenze emerse nel corso del giudizio di impugnazione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Polisportiva Migliarino A.S.D. e riduce la squalifica inflitta al calciatore Giannecchini Christian a due gare (anziché quattro).
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