COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del U.S.D. CASOTTO P. MARINA avverso la squalifica inflitta all’allenatore Claudio Buso fino al 13.03.2015

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del U.S.D. CASOTTO P. MARINA avverso la squalifica inflitta all’allenatore Claudio Buso fino al 13.03.2015 Reclama la società Casotto P. Marina avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto all’allenatore Claudio Buso, con la seguente motivazione: ‘per aver proferito frase minacciosa nei confronti di un calciatore avversario’. La società contesta il provvedimento impugnato evidenziando l’inesistenza dei fatti così come riportati e descritti nel referto di gara, il cui accadimento può essere smentito dai presenti in campo. La società evidenzia inoltre la carenza di elementi spazio temporali che possano meglio descrivere il fatto contestato, chiedendo ‘di appurare in quale momento, a quale minuto dei due tempi e in che circostanza’ il D.g. avrebbe ‘ravvisato’ la frase pronunciata dall’allenatore Buso, precisando che nel corso della gara non è stato adottato e notificato alcun provvedimento a carico dello stesso allenatore. La reclamante pone poi l’attenzione del Giudicante sulla natura della frase incriminata e sulla rilevanza della stessa nell’ambito dell’ordinamento statuale, in quanto comportamento penalmente perseguibile, chiedendo un confronto diretto tra l’allenatore Claudio Buso e il direttore di gara alla presenza di altri tesserati del Casotto Marina, quali il sig. Massimo Silvestro e il sig. Dario Benucci, presenti in panchina e nelle liste di gara, invocando l’annullamento della sanzione inflitta. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Occorre premettere che gli Organi di Giustizia Sportiva giudicano – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la credibilità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Occorre altresì premettere che non può trovare accoglimento la richiesta di confronto avanzata in via istruttoria dalla società, in quanto espressamente vietato dalla disposizioni federali (art. 34, c. 5, C.G.S.). Né, del resto, può trovare accoglimento la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei tesserati presenti in panchina, visto l’art. 34, c. 7, C.G.S., la cui partecipazione al giudizio, peraltro, eluderebbe palesemente il divieto di rendere testimonianza, come noto, ammesso solo nell’ambito del procedimento disciplinare per illecito sportivo. Passando al merito, le doglianze della reclamante sono infondate. L’Arbitro, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine agli aspetti controversi, ha confermato il tenore della frase oggi contestata dalla reclamante, evidenziando con puntualità che il fatto controverso è avvenuto all’incirca al 36° tempo e che lo stesso allenatore, al termine della gara, lo ha avvicinato cercando di giustificare il proprio comportamento porgendogli le scuse. Le risultanze arbitrali certificano, pertanto, in modo indiscutibile la responsabilità dell’allenatore per quanto oggetto di contestazione, non ravvisandosi in atti elementi e circostanze dirimenti. Non si dà luogo al giudizio di congruità della sanzione, in quanto le difese della reclamante si sostanziano - esclusivamente - nel negare l’esistenza del fatto e nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società CASOTTO P. MARINA, confermando la squalifica a carico dell’allenatore Claudio Buso fino al 13.03.2015. -Ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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