COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Audace Legnaia – Ginestra Fiorentina (3-2) del 31/01/2015. Campionato Allievi B. In C.U. n.32 del 04/02/2015 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Audace Legnaia – Ginestra Fiorentina (3-2) del 31/01/2015. Campionato Allievi B. In C.U. n.32 del 04/02/2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Ginestra Fiorentina avverso l’inibizione inflitta al sig. Pireddu Francesco il quale “Allontanato per aver tenuto contegno irriguardoso nei confronti del D.G. a fine gara tratteneva l’Arbitro tenendolo per un braccio provocandogli lieve e momentaneo dolore”. La reclamante con un lungo e dettagliato scritto inerente lo svolgimento della gara, per quanto attiene il fatto contestato al proprio dirigente sostiene che lo stesso si è frapposto fra l’arbitro ed un calciatore della sua società al fine di fermare il D.G. che stava rincorrendo l’atleta chiedendogli altresì di calmare il suo tono minaccioso. Ribadendo lo scopo calmieratore di una situazione anomala, chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, sconfessa la versione della reclamante sostenendo di non avere rincorso il calciatore a fine gara, ma di avere cercato di avvicinarlo, per notificargli una sanzione disciplinare in virtù di una offesa ricevuta dal predetto. Tale necessità era dovuta al fatto che il calciatore indossava una giacca che copriva il suo numero di maglia. Nega totalmente qualsiasi atteggiamento irrispettoso. La Corte, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Al di là della lunga esposizione posta in essere dalla reclamante, quanto attiene al giudizio non può essere altro che il fatto contestato che, a parere del Collegio, non pare essere molto diverso nella versione fornita dalla parti. Infatti, ciò che emerge è che l’arbitro, non importa per quale motivo, è stato trattenuto per un braccio e tale fatto ha provocato un lieve dolore momentaneo, in quanto è solo su tale accadimento che la reclamante incentra il gravame, nulla dicendo circa la contestata irriguardosità verso il D.G. tenuta dal Pireddu che ha causato la sua espulsione dal campo. Da quanto esposto, emerge che questo Collegio è chiamato a valutare la congruità o meno della sanzione inflitta dal G.S. al tesserato in termini di durata. Sul punto è parere del Giudicante che la condotta del tesserato Pireddu Francesco confligge nella maniera più assoluta con i più elementari canoni educativi e sportivi della categoria dei calciatori che ci occupa, tuttavia la sanzione inflitta deve essere rivista in termini quantitativi al ribasso senza che questo possa comunque essere valutato come un giustificativo per il tesserato. Per quanto attiene l’arbitro, la Corte non può non rilevare che la sua azione “dinamica”, posta in essere nello spogliatoio ben oltre la fine della gara, poteva essere evitata essendoci altri modi per identificare - soprattutto nel post partita - un calciatore come convocare il capitano della squadra o un dirigente della stessa. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, valutati i fatti e la sanzione inflitta, in accoglimento del reclamo proposto, cassa la decisione del G.S. ed infligge al sig. Pireddu Francesco l’inibizione fino al 04/08/2015. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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