COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 27.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A S. EGIDIO IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : L’AMMENDA DI €. 300,00 L’AMMENDA DI €. 30,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 27.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A S. EGIDIO IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : L’AMMENDA DI €. 300,00 L’AMMENDA DI €. 30,00. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva che l’ammenda di €.30,00 non è impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3 lett. d) C.G.S., trattandosi di sanzione pecuniaria non superiore alle euro 50. Per quanto riguarda l’ammenda irrogata per il comportamento del pubblico, tenuto conto del fatto che i comportamenti sono riconducibili ad una solo persona e che inoltre è stata erroneamente contestata la recidiva plurima, vertendosi in realtà di recidiva semplice, la Corte ritiene equo contenere la sanzione pecuniaria in €. 150,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’ammenda di €. 30,00, per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro, ai sensi dell’art. 45, comma 3 lett. d) C.G.S. In accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda per il comportamento del pubblico ad €. 150,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 27.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A S. EGIDIO IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : L’AMMENDA DI €. 300,00 L’AMMENDA DI €. 30,00."