COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NUOVA AS DIL. GUALDO NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA AS DIL. GUALDO NARNI – GIOVANI EUROPEI DISPUTATA A GUALDO DI NARNI IL 14.02.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 47 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 19/02/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 150,00 ALLA SOCIETA’
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 06.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NUOVA AS DIL. GUALDO NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA AS DIL. GUALDO NARNI – GIOVANI EUROPEI DISPUTATA A GUALDO DI NARNI IL 14.02.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 47 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 19/02/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 150,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminati gli atti di gara ed uditi l’arbitro e la società reclamante, la Corte rileva che avendo il direttore di gara confermato quanto riportato nel proprio referto, ed in assenza di evidenze che possano far ritenere in senso contrario, deve riconoscersi l’efficacia privilegiata propria del referto. La decisione del G.S. merita dunque integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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