COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR CALCIO – ANGELANA 1930 DISPUTATA A MARSCIANO IL 07.02.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14/02/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA,
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 06.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR CALCIO – ANGELANA 1930 DISPUTATA A MARSCIANO IL 07.02.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 103 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14/02/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: Alla squalifica per otto gare inflitta al calciatore Biscotti Mattia; Alla squalifica fino al 27/03/2015 inflitta all’allenatore Calzolari Caludio. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Mattia Biscotti è stato espulso dal campo per proteste e frasi ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara e per averlo attinto con un braccio al petto; quanto a quest’ultimo episodio la Corte ritiene che si sia trattato, non di un gesto violento, ma una smodata protesta dettata dalla concitazione del momento, che peraltro non ha provocato alcun dolore all’arbitro. Alla luce di ciò, si ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a quattro giornate di gara. Per quanto riguarda l’allenatore Claudio Calzolari, è emerso che lo stesso è stato espulso per ingiurie nei confronti dell’arbitro e, successivamente, si è posizionato sugli spalti continuando le ingiurie e pronunciando frasi minacciose nel confronti del direttore di gara stesso; la sanzione inflitta dal G.S. appare dunque commisurata ai fatti e meritevole di conferma. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Biscotti Mattia a quattro giornate di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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