• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26 DEL 03 MARZO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°547/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Gescal (matr. 931590) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Panarello Francesco N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26 DEL 03 MARZO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°547/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Gescal (matr. 931590) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Panarello Francesco N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 02/12/2014 prot. 11.518 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa. Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.100,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: l’ammenda di € 440,00 a carico della società A.S.D. Gescal (matr. 931590); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Panarello Francesco; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Faraone Silvio, Baluci Francesco, Bellinghieri Giuseppe, Bonansinga Maurizio, Busa Nicola, Maugeri Christian, Passaniti Paolo, Pellegrino Giovanni, Todaro Gianluca, Utano Francesco, (tesserati ASD Gescal all’epoca dei fatti); Peditto Lorenzo (oggi tesserato ASCD Sportivo Culturale Itala e tesserato ASD Gescal all’epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26 DEL 03 MARZO 2015
Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Procedimento n°547/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Gescal (matr. 931590) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Panarello Francesco N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"